LEGGE DI BILANCIO 2020
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’Art. 1, comma 12 prevede la non imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della Naspi anticipata in un’unica soluzione nonché ad attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
L’Art. 1, comma 394 differisce al 31 gennaio 2021 (invece del 31 gennaio 2020) l’abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale e prevede, dall’annualità di contributo 2020 (invece che dall’annualità di contributo 2019), la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2023, per le imprese editrici di quotidiani e periodici costituite come cooperative giornalistiche ovvero per le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
L’Art. 1, comma 454 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, a far data dal 1° gennaio 2020, risultino nuove assegnatarie dei beni.
L’Art. 1, comma 515 prevede, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell’anno 2020, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Le modalità relative al pagamento della indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale.
L’Art. 1, comma 516 autorizza, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, l’incremento di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958. Le modalità relative al pagamento della indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale.