Legge di Bilancio: le novità in vigore dal 1° luglio 2018

04.06.2018

RETRIBUZIONI: Divieto di corrispondere la retribuzione in contanti

Dal prossimo 1° luglio 2018 è fatto divieto ai datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Con la Circolare n. 2/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).

La possibilità di corrispondere lo stipendio in contanti resta possibile esclusivamente se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro è titolare di un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di pagamento dello stipendio a mezzo di denaro contante si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. In tale ambito rientrano:

  • contratti a tempo indeterminato;
  • contratti a tempo determinato;
  • contratti parziali, part time e di apprendistato;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative in base alla legge n. 142/2001;
  • contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
  • il lavoro domestico;
  • i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici.

La norma, contenuta nella Legge di Bilancio 2018, dispone inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili non dovrebbe riguardare il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro quali, ad esempio: borse di studio, attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera) e neppure i rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente, in quanto sono somme che non rappresentano una retribuzione sia a livello fiscale che previdenziale.

Al datore di lavoro o committente che viola non rispetta il suddetto l’obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

L’accertamento dell’illecito amministrativo spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, agli ispettori del lavoro e, dato che la violazione costituisce illecito economico-finanziario, rientrano tra i soggetti controllori anche la Guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Tali sanzioni, sono comunque sospese per 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.

La normativa sull’obbligo di pagamento tracciabili degli stipendi si va quindi ad affiancare al divieto di uso del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro.

ACQUISTO CARBURANTE: Detrazione IVA acquisto carburanti e lubrificanti. Mezzi di pagamento ritenuti idonei.

Sempre dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione è subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

Con il Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che sono considerabili validi strumenti di pagamento tracciati:

– gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

– i pagamenti elettronici (articolo 5 D.Lgs. 82/2005), tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Dunque, l’Agenzia ha ampliato il novero gli strumenti di pagamento che permettono di rispettare la prescrizione contenuta nella Legge di Bilancio 2018.

Si ricorda, infine, che l’obbligo di effettuare il pagamento con mezzi tracciati si muove unitamente a quello che prevede, sempre a decorrere dal prossimo 1° luglio, che le cessioni di carburante dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica.

L’obbligo, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, che quelle effettuate – ad esempio – da un grossista ad una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna (è il caso anche delle aziende agricole), ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Tale fattura elettronica, dunque, dovrà ulteriormente essere completata con il pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte.

In definitiva, la modalità di fatturazione è onere che grava sul soggetto cedente, mentre il pagamento tracciato è onere che riguarda l’acquirente.