DL Crescita – Nuove norme in materia di obblighi di trasparenza

12.07.2019

Il Decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151) ha apportato, con l’art. 35, una serie di modifiche agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017 previsti, a partire dal 2019, in capo agli Enti ed alle imprese che ricevono erogazioni pubbliche.

Di seguito la sintesi delle disposizioni in materia di trasparenza, con le modifiche introdotte dall’art. 35.

– La scadenza annuale per la pubblicazione slitta dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

– L’obbligo riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse equiparati e assimilati:

  • amministrazioni dello Stato; istituti e scuole di ogni ordine e grado; istituzioni educative; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del SSN; CONI; autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  • enti pubblici economici; ordini professionali; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società da loro partecipate; società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate.

[La nuova formulazione, utilizzando l’espressione “effettivamente erogati” indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro ma in natura (comodati d’uso, ecc.), il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito]

– Soggetti obbligati sono:

  • le associazioni di protezione ambientale;
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti;
  • le associazioni (incluse quelle di rappresentanza), le onlus e le fondazioni;
  • le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.lgs. 286/1998;

che adempiono all’obbligo mediante pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, inclusi i profili Facebook dell’ente.

[Le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale]

  • gli imprenditori (e le imprese) tenuti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2195 c.c.);

che adempiono all’obbligo mediante pubblicazione nelle note integrative del bilancio o, in mancanza, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.

[Con la Circolare n. 2/2019 il Ministero del Lavoro ha chiarito che le cooperative sociali, in generale, sono società tenute, come tutte le cooperative, ad iscriversi al registro delle imprese e che, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio]

[La nuova tassonomia XBRL ha previsto, nella sezione “Nota integrativa, altre informazioni” dei bilanci ordinari e dei bilanci abbreviati, un nuovo campo testuale dedicato alla nuova informativa, denominato “Informazioni ex art. 1, comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124”. Il nuovo campo è presente anche nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni” per le micro-imprese. Nel nuovo campo testuale occorre indicare chiaramente: gli identificativi del soggetto erogante, l’importo del vantaggio economico ricevuto/spettante, una breve descrizione del tipo di vantaggio economico ricevuto/spettante]

– A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

– Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.

– Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti;

– Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52, Legge 234/2012 https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home), la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti percettori, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet.

[Nel campo testuale dedicato alla nuova informativa, denominato “Informazioni ex art. 1, comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124”, presente anche nella sezione “Bilancio micro, altre informazioni” per le micro-imprese, bisognerà fare esplicito rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, qualora nell’esercizio la società abbia percepito/contabilizzato aiuti di Stato oggetto di pubblicazione nel suddetto Registro Nazionale]

– Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.