Di seguito le principali modifiche apportate dal D.lgs. 20 luglio 2018, n. 95 e pubblicate nella GU n. 185 del 10 agosto u.s. inerenti il D.lgs. 112/2018:
Art. 2, comma 5
Il correttivo va ad incidere sulla disciplina dell’attività di inserimento lavorativo che si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto.
Ai fini del computo della percentuale minima d’impiego (30% dei lavoratori), i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi dall’assunzione.
Per “lavoratori molto svantaggiati” si intendono:
Art. 3, comma 2-bis
Il D.lgs. 112/2017 vietava la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, dimenticando l’istituto del “ristorno” tipico delle società cooperative.
Il correttivo legittima la ripartizione ai soci di ristorni “correlati ad attività di interesse generale di cui all’art. 2”, effettuata ai sensi dell’art. 2545-sexies c.c. da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, “a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.”.
Art. 12, comma 1
Modificando l’incipit del primo comma, il correttivo fa salve le disposizioni dettate dal codice civile in materia di trasformazione, fusione e scissione di società cooperative.
In tal senso, il correttivo ha allineato il comma 1 a quanto già previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il quale aveva fatto salvo il regime cooperativistico di devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento volontario di una cooperativa impresa sociale o di abbandono volontario da parte di quest’ultima della qualifica di impresa sociale.
Per la disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa, si rimanda alle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2018 (GU n.139 del 18.06.2018).
Art. 13 del D.lgs. 112/2017
Le “prestazioni di attività di volontariato” potranno essere utilizzate dalle imprese sociali in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti senza concorrere alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Quanto sopra tenuto conto che, l’art. 2, comma 5, della Legge 381/1991 in tema di cooperative sociali, seppure limitatamente alle attività di cui all’art. 1, comma1, lett. a) e solo in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, stabilisce: “ (…) le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.”.
Nell’occasione si fa notare:
Art. 17, comma 3
Alle imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del D.lgs. 112/2017 (quelle costituite fino al 19 luglio 2018 ai sensi del D.lgs. 155/2006), è concesso un termine per adeguarsi alle nuove disposizioni fino a 18 mesi (e non più 12 mesi) dal 20 luglio 2017.
Entro lo stesso termine, alle medesime imprese sociali è concessa la possibilità di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (piuttosto che dell’assemblea straordinaria), ma solo nel caso in cui gli statuti debbano essere adeguati “alle nuove disposizioni inderogabili” o in essi si vogliano introdurre clausole “che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Per introdurre invece previsioni di tipo facoltativo riconosciute dal D.lgs. 112/2017 (ad esempio, la facoltà di riservare a soggetti esterni la nomina di alcuni componenti degli organi sociali riconosciuta dall’art 7, comma 1), si renderanno invece necessarie le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
Art. 18
Il nuovo comma 1 prevede che “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui all’articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2” e che “L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.”.
Con le modifiche apportate ai commi 3, 4 e 5, le agevolazioni sugli investimenti nel capitale sociale di imprese sociali, consistenti nella detrazione o deduzione di un importo pari al 30% della somma investita (entro i tetti massimi ivi stabiliti), si applicano a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno 5 anni e sia effettuato nel capitale di una società che, a prescindere da quando sia stata costituita, abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni. Per tutte le cooperative sociali già costituite prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 112/2017, i cinque anni decorrono dal 20 luglio 2017.
Il nuovo comma 8-ter prevede, infine, che in caso di violazione delle disposizioni recate dall’art. 18, oltre alla decadenza dalle agevolazioni (se e quando autorizzate dalla Commissione europea, cui dovranno adesso essere notificate in questa nuova versione), alle imprese sociali si applica l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della “gestione commissariale”.