Conversione Dl 221/2021, le nuove norme

21.02.2022

Il DL 221/2021 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Lo stato di emergenza non viene per il momento prorogato rispetto alla scadenza del 31 marzo 2022.

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, si segnalano:

– l’applicazione del regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 (art. 2);

– la ridefinizione delle certificazioni verdi COVID-19 in:

a) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass “base”: una delle certificazioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 52/2021;

b) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass “rafforzato”: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto oppure dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 3 bis);

– l’impiego del green pass “base” (sull’intero territorio nazionale e fino al 31 marzo 2022) per l’accesso a mense e catering continuativo su base contrattuale, concorsi pubblici e corsi di formazione pubblici e privati (art. 5);

– l’impiego del green pass “rafforzato” (sull’intero territorio nazionale e fino al 31 marzo 2022) per l’accesso a:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

i) impianti di risalita con finalità turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

l) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

m) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

n) cerimonie pubbliche;

sono esclusi i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

i titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate sono tenuti alla verifica. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass “rafforzato” per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi (nuovo art. 5-bis);

– la possibilità di svolgere, in zona bianca, le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale (gli organizzatori dovranno produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19);

– l’innalzamento, in zona bianca, al 75% all’aperto e al 60% al chiuso della capienza massima consentita per gli eventi e le competizioni di livello agonistico;

– l’impiego del green pass “base” (fino al 31 marzo 2022) per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori nonché per l’accesso alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;

il rispetto delle prescrizioni è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato (le verifiche sono effettuate a campione); nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati (nuovo art. 5-ter);

– l’accesso (fino al 31 marzo 2022) ai mezzi di trasporto (aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus di line a su un percorso che collega più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi di trasporto pubblico locale o regionale) esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass “rafforzato” e con l’utilizzo della mascherina FFP2 (nuovo art. 5-quater);

– l’impiego (fino al 31 marzo 2022) del green pass “base” nei luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati fino ai 49 anni di età, eccetto per le categorie per le quali vige l’obbligo vaccinale a prescindere dall’età anagrafica (nuovo art. 5-quinquies); dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è infatti richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022;

– l’impiego del green pass “base” (sull’intero territorio nazionale e fino al 31 marzo 2022) per gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori eventualmente collocati in zona arancione o rossa;

– la ripresa, dall’11 febbraio 2022, delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6);

– l’accesso (fino al 31 marzo 2022) dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e – a decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 marzo 2022 ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario ovvero di una certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo  del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso. (art. 7);

– la proroga (art. 17) fino al 31 marzo 2022 (in luogo del 28 febbraio 2022) delle disposizioni relative alle “prestazioni lavorative dei soggetti fragili” (art. 26, co. 2-bis, D.L. 18/2020) nonché delle disposizioni relative alla equiparazione – per i soli soggetti fragili la cui prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile – del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero con oneri a carico dello stato a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 26, co, 2, D.L. 18/2022) unitamente a quelle relative ai “congedi parentali” (art. 9, D.L. 146/2021);

– l’individuazione, con decreto del Ministro della Salute, delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di “fragilità”;

– la disapplicazione, a far data dal 19 febbraio 2022, delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti successive.