Bilancio sociale, le nuove linee guida per gli enti del Terzo settore

03.09.2019

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.186 del 9 agosto 2019) il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 luglio 2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

Ecco i punti salienti della nuova normativa.

Le disposizioni recate dal decreto si applicano a partire dalla redazione del Bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione (dal medesimo esercizio cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal DM 24 gennaio 2008).

Indipendentemente dal valore complessivo delle entrate, il D.lgs. 112/2017, prevede all’art. 9, comma 2, che le imprese sociali – ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi – depositino presso il registro delle imprese e pubblichino nel proprio sito internet “il bilancio sociale redatto secondo linee guida” adottate con il decreto allegato (Cfr. Min. Lav. nota direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018).

L’adempimento riguarda anche i gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo “in forma consolidata”).

L’obbligo informativo a carico delle Imprese sociali relativamente alla “indicazione delle forme e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti” (art. 11, comma 3, del D.lgs. 112/2017) non si applica alle cooperative a mutualità prevalente.

Il monitoraggio dei Sindaci sulla “osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 10, comma 3, del D.lgs. 112/2017) nonché l’attestazione dei Sindaci stessi circa la “conformità del bilancio sociale alle linee guida”, non riguardano le cooperative sociali.

La “valutazione dell’impatto sociale” (ossia la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato), costituirà oggetto di specifiche linee guida ministeriali.

Solo i documenti conformi alle linee guida (e, in particolare, alla struttura e al contenuto di cui al paragrafo 6 e relative note esplicative) potranno fregiarsi della dicitura “Bilancio sociale”. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti potranno formare oggetto di apposito allegato al Bilancio sociale.

Il Bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente (nelle società cooperative: l’Assemblea dei soci).

Per ragioni di semplificazione procedimentale, le Imprese sociali, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile (ivi incluse le cooperative) depositano il Bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio (entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione ex art. 2435 c.c.).

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando, per quanto possibile, criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio, anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).