Decreto “Liquidità”, cosa cambia per le cooperative

08.06.2020

È stata approvata e pubblicata nella G.U. n. 143 del 6 giugno la Legge 40/2020 di conversione del D.L. 23/2020 (Liquidità).

Le novità di rilievo che portiamo alla vostra attenzione sono:

– con il nuovo art. 1-ter (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca), si introducono norme volte ad accelerare la conclusione:
• delle procedure di liquidazione degli aiuti relativi agli anni 2017 e 2018, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca (ex art. 33, paragrafo 1, lett. c, del Reg. (UE) n. 508/2014) e si riconosce ai soggetti ammessi in graduatoria il diritto a ricevere la liquidazione dell’aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario (restano a carico degli stessi beneficiari il pagamento delle spese e degli oneri relativi all’erogazione della somma da parte dei soggetti a ciò abilitati);
• delle procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l’annualità 2020;
– con il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) si consente alle società cooperative che applicano l’articolo 2540 c.c. (Assemblee separate) di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020;

– si modifica l’art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito):
• per estendere fino al 31 agosto 2020 (dal 9 marzo) il periodo di sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 7 giugno 2020 e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva alla medesima data;
• per estendere, sempre fino al 31 agosto 2020 (dal 9 marzo ) il periodo di sospensione della trasmissione dei protesti o delle constatazioni equivalenti levati dai pubblici ufficiali alle CCIAA (per quelli già iscritti si provvede d’ufficio alla cancellazione) nonché la sospensione delle informative al prefetto e le iscrizioni nell’archivio informatizzato di (per quelle già effettuate, si provvede d’ufficio alla cancellazione);
– si integra e modifica l’art. 12 (Fondo solidarietà mutui “prima casa” – Fondo Gasparrini):
• per estendere l’accesso al Fondo anche ai “piccoli imprenditori” (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia) di cui all’art. 2083 c.c.;
• per estendere l’ammissione ai benefici del Fondo “alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2, co. 479, della legge 244/2007” (le modalità di attuazione di questa disposizione saranno stabilite con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dal 7 giugno 2020);
– con il nuovo art. 12-bis (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali), si estende – per l’anno 2020 – la misura del credito d’imposta di cui all’art. 49 del D.L. 34/2019 alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica;

– con la modifica della lettera m) del comma 1 dell’art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI):
si eleva da 25.000 a 30.000 euro l’importo massimo dei finanziamenti che possono essere assistiti dalla garanzia PMI al 100% prestata dal MCC;
si porta a 10 anni (anziché a 6 anni) la durata massima del finanziamento;
• si dispone che tali nuove disposizioni trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA per i finanziamenti concessi da banche ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito (ex art. 17, co. 2, D.lgs. 102/2004) in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché, delle imprese forestali e dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché dei birrifici artigianali;
si consente, per i finanziamenti garantiti dal Fondo MCC già concessi fino al 7 giugno 2020, ai soggetti beneficiari di chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione;
– si modifica l’art. 18 (Sospensione termini versamenti tributari) per estendere anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Asti e Alessandria, la sospensione dei versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del 2019, nel caso in cui detti soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;

– con il nuovo art. 18-bis (Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato) si dispone la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato (ex DPR 13 settembre 2005, n. 296) riconoscendo al contempo la possibilità di pagare i canoni sospesi anche mediante rateazione, e comunque senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente;

– con il nuovo art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) si dispone che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 e negli altri protocolli e linee guida eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste;

– con il nuovo art. 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) si dispone la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario della c.d. “Moratoria COVID-1” (art. 56, co. 2, D.L. 18/2020) a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse;

– con il nuovo comma 4-bis dell’art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro) si istituisce un “Fondo rotativo” per favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura e si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 dal 7 giugno 2020, il compito di definire i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’ISMEA di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel limite massimo di 200.000 euro e per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Costituiranno titoli preferenziali per l’erogazione dei mutui l’avere costituito l’azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.