Dl “Cura Italia”, la scheda riepilogativa

02.05.2020

E’ stata pubblicata nella GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del D.L. 18/2020 (Cura Italia). Abbiamo elaborato una Scheda di riepilogo delle principali disposizioni confermate e/o modificate con contestuale evidenziazione dei relativi provvedimenti attuativi e/o circolari esplicative.

Tra queste:

• Art. 4-ter (Assistenza a persone e alunni con disabilità) che consente ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari.

• Art. 14 (Sorveglianza sanitaria).

• Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale) estese anche alle strutture private che operano nell’ambito del SSN.

• Art. 17-quater (Proroga della validità delle tessere sanitarie).

• Art. 18-bis (Finanziamento case rifugio).

• Artt. da 19 a 22 (estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali) in relazione alle quali vengono inserite ulteriori previsioni ed introdotte alcune semplificazioni procedurali.

• Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine).

• Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore) relativamente alla estensione della possibilità di approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020 anche alle Associazioni e alle Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

• Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) che vengono estese anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

• Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari) per informazioni sul Bando “Impresa Sicura”:

Il Bando è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute – nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso – per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa.

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia.

• Art. 44-bis (Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020).

• Art. 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) che fa salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.

• Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020).

• Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”).

• Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa).

• Art. 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura).

• Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria).

• Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi).

• Art. 62-bis (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato).

• Art. 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) che è stato esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, di detergenti mani e i disinfettanti.

• Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi).

• Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione).

• Art. 71-bis (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale).

• Art. 72-quater (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell’emergenza da COVID-19).

• Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) che, ai sensi del nuovo comma 4, consente anche alle società, alle cooperative ed ai consorzi di svolgere, fino al 31 luglio 2020, le sedute dei rispettivi organi collegiali (CdA e Assemblea) mediante il ricorso alla videoconferenza, nell’evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere fissati e l’individuazione di sistemi che permettano l’identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente.

• Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca) che risulta sostanzialmente modificato e prevede numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca e, tra queste:

– il posticipo, al momento del saldo, delle verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia;

– l’estensione alle imprese agricole la possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI e, quindi, alle misure previste dall’art. 13 del D.L. 23/2020 (Liquidità);

– la semplificazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli;

– la sospensione, dal 30 aprile 2020 e fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA a favore delle imprese del settore florovivaistico;

– la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020;

– la possibilità di rinegoziare i mutui e gli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (la rinegoziazione deve portare ad un miglioramento delle condizioni applicabili, incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse; le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni onere, anche amministrativo a carico dell’imprese, comprese le spese istruttorie).

– l’estensione della sospensione dei termini prevista dall’art. 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita e all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.

• Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione):

• Art. 90-bis (Carta Famiglia) estesa, per il 2020, anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico.

 Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) fino al 15 maggio 2020 ed anche successivamente per determinate altre fattispecie.

• Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci).

• Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo).

• Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) applicabili anche alle Associazioni e alle Fondazioni diverse dagli enti di cui all’art. 104, co. 1, del Codice di cui al D.lgs. 117/2017.-

• Art. 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale), con specifico riferimento al “deposito temporaneo dei rifiuti”.

• Articolo 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 30 aprile 2020.

Il testo del D.L. 18/2020, coordinato e corredato delle relative note, verrà pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU del 15 maggio 2020.