DPCM 10 aprile 2020, le misure nazionali di accesso al credito

11.04.2020

Nella GU n. 97 edita in data odierna è stato pubblicato il nuovo DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” del quale si riporta di seguito una breve sintesi dei contenuti, rendendo disponibili anche gli allegati. Inoltre, per fornire ulteriori informazioni in merito alle più recenti misure nazionali di accesso al credito per le imprese, ecco la relativa Scheda di approfondimento.

Innanzitutto, le disposizioni del nuovo Decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020, evidenziando pertanto che dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

L’art. 1 di detto DPCM, ripropone le principali misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e, tra queste:

– la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione;

– la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

– la conferma dell’apertura delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e parafarmacie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché delle attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

– la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ferma restando la possibilità della ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

– la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (ossia: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse)

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi della clientela avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. E’ raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

L’art. 2 detta misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato 3, con le seguenti precisazioni:
– le attività dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990 restano comunque consentite al pari delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e di ogni altra attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

– le attività produttive non ricomprese nell’allegato 3 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

– restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto (nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite) le attività che sono “funzionali” ad assicurare la continuità delle filiere relative alle attività di cui all’allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990 nonché le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;

– le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020;

– per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione così com’è consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

L’art. 3 detta misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale; l’art. 4 detta disposizioni in materia di ingresso in Italia; l’art. 5 disciplina i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia; l’art. 6 reca disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.