Con il comma 2 dell’art. 2-bis del D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”) convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019 pubblicato in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, sono stati opportunamente riscritti i parametri dettati dall’art. 2477 c.c., già modificati dal Decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza) ed entrati in vigore dal 16 marzo di quest’anno.
L’art. 379 del Codice della Crisi d’impresa, aveva significativamente ribassato i parametri al superamento dei quali, le SRL e le Cooperative a modello SRL, queste ultime in ragione del rinvio operato dall’art. 2543 c.c., sarebbero state tenute alla nomina dell’organo di controllo o del revisore [totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità].
I nuovi parametri previsti dall’art. 2477 c.c., così come modificato dal D.L. “Sblocca Cantieri”, sono i seguenti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20.
È stato confermato, invece, che l’obbligo, per l’impresa, di nominare l’organo di controllo scatta se per 2 esercizi consecutivi viene superato anche solo uno dei tre parametri e che l’obbligo cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Ai sensi dell’art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa, gli esercizi sociali da prendere in considerazione sono il 2017 e il 2018.
Per quanto di eventuale ulteriore interesse, si segnala che:
– l’art. 1 del D.L. “Sblocca Cantieri” reca modifiche al Codice dei contratti pubblici, prevedendo anche la sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici;
– l’art. 5-septies, detta invece disposizioni in materia di “Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani”.