Chiarimenti in materia di applicazione della disciplina di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. per le cooperative sociali

01.02.2019

La disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106” come recentemente modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95 ha interessato anche gli enti cooperativi e, in particolare, le cooperative sociali.

A tale proposito e su richiesta delle Associazioni di Rappresentanza del Movimento Cooperativo, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti della Responsabilità Sociale delle Imprese, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito alcune indicazioni del caso.

Conseguenze della qualificazione delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto

L’art. 1, comma 4 del decreto legislativo 112/2017 e s.m.i., stabilisce che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, -n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”. A tali enti le disposizioni del decreto stesso “si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.

Diversamente, il comma 5 del medesimo articolo 1 sopra citato prevede che “Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.”

Viene quindi, statuito un sistema di fonti regolatorie per le imprese sociali, diverse dalle cooperative sociali, che rinvia alla disciplina specifica della forma giuridica delle stesse solo “in mancanza e per gli aspetti non disciplinati” dai decreti legislativi nn. 112/2017 e 117/2017 (Codice del Terzo settore).

E’ avviso delle Direzioni scriventi che, in ragione della previsione dell’articolo 1 comma 4 sopra richiamato, che attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo “premiale” e agevolativo, non incomba su tali enti, in via generale, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame.

In linea con il sopra citato avviso, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in accordo con la Direzione per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ha autorizzato l’iscrizione massiva delle cooperative sociali nell’apposita sezione riservata alle imprese sociali del Registro Imprese così confermando, con l’automatismo dell’iscrizione, l’assenza di obblighi di adeguamento statutario in capo a tali soggetti.

Sulle società cooperative diverse dalle cooperative sociali, che aspirino ad acquisire la qualifica di imprese sociali, incombe invece l’obbligo, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione, di dimostrare il possesso dei requisiti previsti, adeguando a tal fine i propri statuti nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 112/2017.

Tanto premesso, in merito ai punti specificamente trattati nei quesiti citati in premessa, si evidenzia quanto segue:

a) Cariche sociali

L’articolo 7, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che negli statuti delle imprese sociali debbano essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità.

Si ritiene che alle cooperative sociali, che assumono la qualifica di impresa sociale ope legis, il comma 3 dell’art. 7 non sia, in via generale, applicabile, se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni cui vengano attribuite, nella misura di cui alla normativa vigente e se previsto negli statuti, cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell’impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni commerciali).

b) Ammissione ed esclusione di soci e associati

L’articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che “compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l’istante di investire l’assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.” Si ritiene che tale articolo non si applichi nelle imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale in quanto la materia trova già una sua disciplina nelle norme specifiche degli enti cooperativi.

c) Bilancio sociale

L’articolo 9, comma 2 del d.lgs. n. 112/2017 impone alle imprese sociali di depositare presso il Registro Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Si ritiene che tale disposizione, non incompatibile con la natura dell’ente e rispondente all’esigenza di trasparenza e conoscibilità delle attività, che caratterizza l’intera disciplina degli enti del Terzo settore sia applicabile alle cooperative sociali e ai loro consorzi, quali imprese sociali di diritto.

La redazione del bilancio sociale, secondo l’articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017, dovrà avvenire in conformità, e con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, secondo la tempistica prevista dalle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Pertanto, si conferma che, come già espresso con la nota prot. 2491 del 22 febbraio 2018 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all’emanazione delle linee guida in parola, l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali che ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongano alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.

d) Organo di controllo interno

L’articolo 10 del d.lgs. 112/2017 impone alle imprese sociali di prevedere negli statuti la nomina di un organo di controllo anche monocratico (“uno o più sindaci”), “fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita”.

In merito si conferma quanto già espresso con la citata nota dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018, ritenendo non applicabili alle cooperative sociali le “disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno”.

e) Trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda

L’articolo 12 del d.lgs. 112/2017 disciplina le procedure e gli obblighi in materia di trasformazione e altri atti modificativi dell’impresa sociale, comprese le cessioni d’azienda o rami di essa.

In conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 27 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, gli atti e le procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio residuo, posti in essere da imprese sociali in forma cooperativa, restano disciplinati dalle norme vigenti. In particolare, non sono assoggettati all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 12, comma 4 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i. gli atti e le procedure sopra indicate che coinvolgano unicamente ed esclusivamente imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale.

f) Lavoro nell’impresa sociale

Con riferimento al lavoro nell’impresa sociale, attese le previsioni della l. 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” nonché l’obbligo del rispetto del principio di parità di trattamento dei soci ai sensi dell’art. 2516 c.c., si ritiene che alle cooperative sociali non sia applicabile l’articolo 13, comma 1 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i.

g) Volontari nell’impresa sociale

Con riferimento all’articolo 13, comma 2 riguardante la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa.