Contratti di rete, chiarimenti su distacco e codatorialità

10.04.2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 7 del 29 marzo 2018, è intervenuto per riepilogare la portata delle disposizioni vigenti in materia di “distacco” e “codatorialità” nell’ambito dei “contratti di rete” in risposta a numerosi “annunci pubblicitari” che, nell’evidenziare i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, sarebbero finalizzati a promuovere – da parte di sedicenti cooperative di lavoro – l’utilizzo del “distacco” e della “codatorialità” nell’ambito dei “contratti di rete”, ovvero facendo ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che non lascerebbero dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento.

L’Ispettorato, nell’occasione, chiarisce che il personale “distaccato” o in regime di “codatorialità” non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.

A tale proposito, l’Ispettorato ricorda che:

– il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

– il comma 4-ter, inserito all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, chiarisce che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/2009, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

in assenza di un “contratto di rete”, per la legittimità dell’utilizzo del “distacco”, è necessario riscontrare l’interesse e la temporaneità del medesimo;

– affinché l’automaticità dell’interesse al “distacco”, da una parte, e la messa a fattor comune dei dipendenti attraverso la “codatorialità”, dall’altra, si producano nei confronti dei terzi (ivi compresi i lavoratori) è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009).

Pertanto, il personale ispettivo è chiamato a verificare, innanzitutto, l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. Circ. n. 35/2013 Min. Lav.).

Nel caso in cui il “contratto di rete” preveda la “codatorialità” nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza dovrà risultare dallo stesso contratto, così come dovrà risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.

Detti lavoratori dovranno essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

L’Istituto poi evidenzia che la “codatorialità” è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di “distacco”, ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 30:

– il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;

– il mutamento di mansioni (a seguito di distacco o codatorialità) deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato e, quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco (o la codatorialità) può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Per tale motivo, deve ritenersi che, anche nell’ambito del “contratto di rete”, sia in relazione alla “codatorialità” sia in relazione al “distacco”, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

Le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio peraltro recentemente esteso dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto di cui al comma 1 del citato art. 29.

A tal fine l’Istituto considera che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 388/1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.