Inps, incentivi economici per l’assunzione di lavoratori disabili

22.06.2016

È stata pubblicata dall’INPS, la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, che fornisce indicazioni operative riguardanti il nuovo incentivo economico per l’assunzione di lavoratori con disabilità, rendendo quindi operative le modifiche introdotte, all’art. 13 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, dall’art. 10 del D. LGS. 14 settembre 2015 n. 151.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni di persone disabili, effettuate a partire dal 01 gennaio 2016 e varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia nell’entità che nelle modalità di richiesta.

La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

  • per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’incentivo spetta per 36 mesi;
  • per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’incentivo spetta per 36 mesi;
  • per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 60 mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato lo stesso spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico della presentazione delle istanze e nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:

  • regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (art. 1 commi 1175 e 1176 L.296/2006);
  • condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi (art. 31 D. LGS. 150/2015);
  • realizzazione dell’incremento netto occupazionale, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
  • condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art. 33 e dal capo I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

L’incentivo non è cumulabile con gli incentivi di natura economica, quali, ad esempio, l’incentivo per l’assunzione giovani genitori, assunzione di beneficiari del trattamento NASPI.

La richiesta deve essere inoltrata attraverso i canali telematici a messi a disposizione dall’Istituto Previdenziale.

Riferimenti: Circolare INPS n. 99 del 13/06/2016

È stata pubblicata dall’INPS, la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, che fornisce indicazioni operative riguardanti il nuovo incentivo economico per l’assunzione di lavoratori con disabilità, rendendo quindi operative le modifiche introdotte, all’art. 13 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, dall’art. 10 del D. LGS. 14 settembre 2015 n. 151.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni di persone disabili, effettuate a partire dal 01 gennaio 2016 e varia, rispetto a quanto precedentemente previsto, sia nell’entità che nelle modalità di richiesta.

La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

  • per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’incentivo spetta per 36 mesi;
  • per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’incentivo spetta per 36 mesi;
  • per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 60 mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato lo stesso spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico della presentazione delle istanze e nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:

  • regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (art. 1 commi 1175 e 1176 L.296/2006);
  • condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi (art. 31 D. LGS. 150/2015);
  • realizzazione dell’incremento netto occupazionale, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
  • condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art. 33 e dal capo I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

L’incentivo non è cumulabile con gli incentivi di natura economica, quali, ad esempio, l’incentivo per l’assunzione giovani genitori, assunzione di beneficiari del trattamento NASPI.

La richiesta deve essere inoltrata attraverso i canali telematici a messi a disposizione dall’Istituto Previdenziale.

Riferimenti: Circolare INPS n. 99 del 13/06/2016