Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

06.03.2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.02.2019 il D.lgs. 14/2019.

Il provvedimento entrerà in vigore il 15.08.2020 ad eccezione di taluni articoli che entreranno in vigore il prossimo 16 marzo.

Tra questi, si segnalano:

– gli artt. 375 e 377, per quanto riguarda gli “assetti organizzativi dell’impresa” (in particolar modo per le SPA e per le SRL) che, attraverso alcune modifiche al codice civile (precisamente degli artt. 2086, 2380-bis e 2575) impongono all’imprenditore e all’impresa il dovere di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (procedimenti disciplinati dallo stesso Codice), nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”;

– l’art. 378, per quanto riguarda la “responsabilità degli amministratori” delle SRL i quali, attraverso una modifica dell’art. 2476 e 2486 del codice civile, potranno essere chiamati a rispondere “verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” qualora il patrimonio sociale dovesse risultare insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;

– l’art. 379, per quanto riguarda la “nomina degli organi di controllo” che, attraverso una modifica dell’art. 2477 del codice civile, non rimanda più ai parametri previsti dall’art. 2435-bis del codice civile ma fa scattare l’obbligo, per le SRL, anche Cooperative, di nominare l’Organo di controllo (Sindaco unico) o del Revisore legale dei conti se la società ha superato per DUE esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo, in questi casi, cessa quando, per TRE esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Se l’Assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale competente per territorio, oltre che su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, con applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 2409 del codice civile per le SPA (Denuncia al Tribunale da parte dei soci qualora vi sia il sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società) anche se la società è priva di Organo di controllo.

L’articolo in commento dispone, inoltre, che le SRL, anche Cooperative, costituite alla data del 16 marzo 2019, devono provvedere a nominare l’Organo di controllo o il Revisore legale dei conti – avuto riguardo agli esercizi 2018 e 2017 – e, se necessario, ad uniformare l’Atto costitutivo e lo Statuto entro 9 mesi dalla predetta data (ossia, entro il 16 dicembre 2019).

Clausole statutarie di mero rinvio alla normativa vigente o anche con generici rimandi all’art. 2477 c.c. non dovrebbero richiedere alcun intervento, mentre occorrerà il ricorso al Notaio per le variazioni citate qualora lo Statuto rinvii all’art. 2435-bis del codice civile o lo riproduca integralmente o, ancora, faccia riferimento ai parametri dimensionali ivi previsti.

Per quel che concerne la media dei dipendenti occupati, la medesima deve necessariamente risultare individuata come media giornaliera. Eventuali dipendenti part-time devono essere considerati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, con arrotondamento all’unità superiore delle frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno (in tal senso, si veda anche la Circolare Ministero del Lavoro del 30 aprile 2001, n. 46).

Per quanto riguarda infine la nomina dell’Organo di controllo o del Revisore, in base al tenore letterale della norma, sembrerebbe che la stessa possa essere rimandata fino al 16 dicembre 2019 ma sarebbe più logico che l’Assemblea, convocata per l’approvazione del Bilancio 2018, valuti – in caso di superamento dei nuovi parametri negli esercizi 2018 e 2017 – l’opportunità di nominare, in quella medesima sede, l’Organo di controllo o del Revisore legale.

Relativamente alle altre norme del Codice che entreranno in vigore il 15.08.2020 segnaliamo:

– l’art. 13 che definisci gli “indicatori della crisi” rilevabili attraverso appositi indici che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è chiamato ad elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., e che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa;

– l’art. 14 che pone in capo agli Organi di controllo societari, al Revisore contabile o alla Società di revisione, di verificare che l’organo amministrativo dell’Impresa valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi;

– l’art. 15 che pone in capo all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’Agente della riscossione di dare avviso al debitore, all’indirizzo PEC o tramite Raccomandata, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa costituito presso ciascuna Camera di commercio;

– gli artt. 293 e ss. e 381, primo comma, che confermano l’applicazione della Liquidazione Coatta Amministrativa alle società cooperative, salvo che non intervenga – per le Cooperative che svolgono attività commerciale – la dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento);

– l’art. 381, secondo comma, in base al quale – fuori dai casi di Scioglimento per atto dell’Autorità di cui all’art. 2545-septiesdecies del codice civile – in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, “autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”.